Sez. 3, Sentenza n. 463 del 14/02/1966 (Rv. 320915 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA - SENTENZE NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME - AMBIGUITA - INTERPRETAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - ERRORES IN PROCEDENDO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA - SENTENZE NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME - AMBIGUITA - INTERPRETAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - ERRORES IN PROCEDENDO.*
Compete alla Corte di Cassazione - trattandosi di questione attinente a vizi in procedendo e all'ammissibilita del gravame - interpretare la dichiarazione emessa dal procuratore in ordine alla impugnazione di una sentenza non definitiva, e quindi, accertare se la riserva di cui all'art.340 cod.proc.civ.sia stata validamente formulata o sia, eventualmente, frutto di errore ostativo. -nella specie, avendo il procuratore, nello stesso contesto, dichiarato -fa riserva di appello ai sensi dell'art.340 cod.proc.civ.... anzi dichiara di interporre appello immediato-, la S.C. ha escluso l'esistenza di una valida riserva ritenendo affetta da errore ostativo la relativa dichiarazione-. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 340
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)