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Sez. 6, Sentenza n. 6763 del 30/11/1989 Ud. (dep. 10/05/1990) Rv. 184253 - 01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - POTERI DEL GIUDICE DI MERITO - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1989-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184253-01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - POTERI DEL GIUDICE DI MERITO - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*

La differenza tra apprezzamento della prova, demandato all'esclusiva Competenza del giudice di merito, e il controllo sulla congruità della motivazione, demandato al giudice di legittimità, risiede nella circostanza che il giudice di merito è libero di valutare le prove raccolte, organizzandole e dando a ciascuna di esse ed al loro complesso il peso e il significato più opportuno, ma la motivazione in cui si estrinseca tale operazione deve rispettare le regole della logica. Conseguentemente il vizio di contradditorietà della motivazione è configurabile quando le ragioni logico-giuridiche attinenti ad uno stesso fatto o a un complesso di fatti aventi influenza determinante per il thema decidendum siano reciprocamente inammissibili, nel senso che si escludano o si rendano vicendevolmente inconciliabili. (Conf mass n 174180).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)