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Sez. 1, Sentenza n. 12166 del 21/04/1986 Ud. (dep. 30/10/1986) Rv. 174180 - 01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174180-01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*

L'apprezzamento della prova è affidato in via esclusiva al giudice di merito, il quale è libero di valutare le prove raccolte nella istruzione e nel dibattimento, organizzandole e dando a ciascuna di esse, come al loro complesso, il peso ed il significato che ritiene più opportuno, mentre il controllo della Corte di Cassazione è limitato alla congruità della motivazione, nel senso che tale operazione intellettuale deve rispettare le regole della logica. Il giudice di merito non ha, peraltro, l'Obbligo di analizzare singolarmente tutte le deposizioni testimoniali, tutte le risultanze in Atti e tutte le deduzioni ed allegazioni difensive, essendo sufficiente che egli dimostri, con un giudizio sia pure complessivo, di averle tenute tutte presenti nella formazione del suo convincimento e, in caso di diverse contrastanti versioni del fatto, che dia congrua giustificazione delle tesi prescelte. In applicazione di tale principio non può parlarsi di vizio della motivazione qualora il giudice prenda in esame soltanto le risultanze processuali che ritiene rilevanti ai fini del decidere e le valuti nel loro complesso in relazione agli elementi difensivi, indicando le ragioni del proprio convincimento. Nè è lecito censurare le scelte operate dai giudici di merito adducendo un preteso omesso esame di circostanze rilevanti perché la decisione non ha seguito la impostazione difensiva.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)