Sez. 2, Ordinanza n. 20618 del 22/07/2025 (Rv. 676004-01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PREVEDIBILITA' | Imprevedibilità del danno ai sensi dell'art. 1225 c.c. - Limite alla misura dell'ammontare del danno risarcibile - Configurabilità - Criteri di determinazione - Valutazione della prevedibilità astratta - Necessità - Parametri di riferimento - Individuazione - Fattispecie.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PREVEDIBILITA'
In tema di risarcimento del danno da inadempimento, l'imprevedibilità a cui si riferisce l'art. 1225 c.c. costituisce un limite non all'esistenza del danno, ma alla misura del suo ammontare e circoscrive il danno risarcibile a quello prevedibile non da parte dello specifico debitore, bensì avendo riguardo alla prevedibilità astratta inerente ad una determinata categoria di rapporti, in base alle regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici e, cioè, secondo un criterio di normalità in presenza di circostanze di fatto conosciute. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che era giunta alla conclusione della prevedibilità del danno cagionato, evidenziando che uno spandimento dell'acqua in un appartamento adibito a residenza abituale implica la ragionevole possibilità che vengano danneggiate pareti, mobilio o anche altre parti dell'edificio, laterali o sottostanti).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)