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Sez. 2, Sentenza n. 16763 del 29/07/2011 (Rv. 618742 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PREVEDIBILITÀ | Imprevedibilità del danno ai sensi dell'art. 1225 cod. civ. - Limite alla misura dell'ammontare del danno risarcibile - Configurabilità - Criteri di determinazione - Valutazione della prevedibilità astratta - Necessità - Parametri di riferimento - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618742-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PREVEDIBILITÀ

In tema di risarcimento del danno da inadempimento, l'imprevedibilità, alla quale fa riferimento l'art. 1225 cod. civ., costituisce un limite non all'esistenza del danno, ma alla misura del suo ammontare, determinando la limitazione del danno risarcibile a quello prevedibile non da parte dello specifico debitore, bensì avendo riguardo alla prevedibilità astratta inerente ad una determinata categoria di rapporti, sulla scorta delle regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici e, cioè, secondo un criterio di normalità in presenza delle circostanze di fatto conosciute. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che era giunta alla conclusione della prevedibilità del danno cagionato all'acquirente di un quadro di autore, rivelatosi non autentico, consistente nel lucro cessante per perdita dell'incremento di valore di mercato, rispetto al prezzo di acquisto versato, di un quadro autentico dello stesso pittore, avente le medesime caratteristiche di quello risultato falso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1225

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)