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Sez. L, Sentenza n. 6099 del 11/11/1988 (Rv. 460502 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN MODO FISSO E CONTINUATIVO - COMPENSO RELATIVO - COMPUTABILITÀ NELLE COSIDDETTE COMPETENZE INDIRETTE - ESCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1988-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460502-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN MODO FISSO E CONTINUATIVO - COMPENSO RELATIVO - COMPUTABILITÀ NELLE COSIDDETTE COMPETENZE INDIRETTE - ESCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*

La circostanza che il lavoro straordinario sia prestato in modo fisso e continuativo non trasforma di per sè la prestazione lavorativa, resa oltre l'orario normale contrattualmente stabilito, in prestazione ordinaria, ed il relativo compenso in retribuzione normale o ordinaria computabile ai fini delle competenze indirette a questa correlate, salvo che tale computabilità sia prevista dalla disciplina del rapporto o che risulti l'avvenuta modificazione del normale orario di lavoro nel senso dell'inclusione in esso della prestazione lavorativa superiore al limite già concordato ma inferiore a quello massimo legale. Pertanto, in Mancanza di ciò, il detto compenso per straordinario fisso non può essere incluso nella retribuzione normale che, ai sensi della regolamentazione collettiva (l'interpretazione della quale, ove di diritto comune, è riservata al giudice del merito ed è censurabile in Sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ.), debba essere presa a base ai fini della Determinazione di competenze indirette, difettando nell'ordinamento un principio generale di onnicomprensività della retribuzione. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva risolto in senso negativo, alla stregua degli accordi nazionali del 23 novembre 1946 e del 22 giugno 1973 nonché alla stregua degli accordi nazionali del 23 luglio 1976 e del 12 marzo 1980, la questione della computabilità del compenso per il cosiddetto straordinario di turno ai fini della Determinazione delle mensilità aggiuntive e del trattamento per ferie, riposi e festività). (Conf 3191/88, mass n 458649).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)