Sez. L, Sentenza n. 3887 del 08/09/1989 (Rv. 463737 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - LAVORO PRESTATO IN MODO FISSO E CONTINUATIVO OLTRE L'ORARIO NORMALE CONTRATTUALE - TRASFORMAZIONE ANCHE DELLA RELATIVA RETRIBUZIONE IN LAVORO E RETRIBUZIONE NORMALE - ESCLUSIONE - COMPUTABILITÀ DEL RELATIVO COMPENSO AI FINI DELLE COMPETENZE INDIRETTE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL RAPPORTO DEGLI AUTOFERROTRANVIERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - LAVORO PRESTATO IN MODO FISSO E CONTINUATIVO OLTRE L'ORARIO NORMALE CONTRATTUALE - TRASFORMAZIONE ANCHE DELLA RELATIVA RETRIBUZIONE IN LAVORO E RETRIBUZIONE NORMALE - ESCLUSIONE - COMPUTABILITÀ DEL RELATIVO COMPENSO AI FINI DELLE COMPETENZE INDIRETTE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL RAPPORTO DEGLI AUTOFERROTRANVIERI.*
La circostanza che il lavoro straordinario sia prestato in modo fisso e continuativo non trasforma di per sè la prestazione lavorativa, resa oltre l'orario normale fissato dal contratto collettivo nazionale, in prestazione ordinaria, ed il relativo compenso in retribuzione normale o ordinaria, computabile ai fini delle competenze indirette a questa correlate, salvo che tale computabilità sia prevista dalla disciplina del rapporto o che risulti l'avvenuta modificazione (in virtù di contratto aziendale o individuale derogativo di quello nazionale) del normale orario di lavoro nel senso dell'inclusione in esso della prestazione lavorativa superiore al limite già concordato ma inferiore a quello massimo legale. Pertanto, in Mancanza di ciò, il detto compenso per straordinario fisso non può essere incluso nella retribuzione normale che, ai sensi della regolamentazione collettiva del rapporto (l'interpretazione della quale, ove di diritto comune, è riservata al giudice del merito ed è censurabile in Sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione degli artt. 362 e segg. cod. civ.), debba essere presa a base ai fini della Determinazione di competenze indirette, difettando nell'ordinamento un principio generale di onnicomprensività della retribuzione. (nella specie, l'impugnata sentenza - cassata dalla suprema Corte - aveva risolto in senso positivo, alla stregua degli accordi nazionali per gli autoferrotranvieri del 1976, del 1980 e del 1982, la questione della computabilità del compenso per il cosiddetto straordinario di turno ai fini della Determinazione delle mensilità aggiuntive e del trattamento per ferie e riposi compensativi settimanali). (V 3415/89, mass n 463435; (V 2731/89, mass n 463003; (Conf 6099/88, mass n 460502; (Conf 3191/88, mass n 458649).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)