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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5457 del 10/03/2014 (Rv. 630342 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Riunione di procedimenti connessi per identitĂ  di questioni - Violazione dell'art. 151 disp. att., cod. proc. civ. - Rilevanza - Condizioni - Limiti - Incidenza in ordine alla statuizione sulle spese.
Stato
decisa il 2014-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630342-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA

La violazione dell'art. 151, disp. att., cod. proc. civ., in ordine alla riunione dei procedimenti relativi a controversie su questioni identiche, può essere fatta valere solo con riferimento alla statuizione sulle spese resa dal giudice che non abbia disposto la trattazione unitaria, ove sia dimostrato che, se vi fosse stata la riunione, in applicazione del secondo comma della citata disposizione, le competenze sarebbero state liquidate in misura minore di quella statuita.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)