Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17612 del 18/07/2013 (Rv. 627665 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI | Giudizio di appello - Mancata riunione di appelli su questioni identiche - Violazione dell'art. 151 disp. att. cod. proc. civ., come modificato dall'art. 19 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 - Nullità della sentenza adottata - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - RIUNIONE DELLE IMPUGNAZIONI
Non è affetta da nullità la sentenza d'appello pronunciata all'esito di un giudizio nel corso del quale non sia stata disposta - a norma dell'art. 151 disp. att. cod. proc. civ., come modificato dall'art. 19 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 - la riunione di altri gravami proposti in relazione a controversie su questioni identiche a quella definita dalla pronuncia adottata, non essendo espressamente comminata la sanzione della nullità per la violazione della citata disposizione, né potendosi ritenere tale sentenza - a norma dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ. - inidonea a raggiungere il suo scopo di decidere la causa, determinando solo il rischio di giudicanti contrastanti o dissimili su questioni identiche.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 151 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)