Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19076 del 14/09/2020 (Rv. 658836 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Rito societario abrogato - Ordinanza del giudice relatore di estinzione del processo - Rigetto del reclamo - Appello - Rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE
In tema di rito societario (abrogato dalla l. n. 69 del 2009), quando il giudice relatore abbia dichiarato l'estinzione del processo in forza dell'art. 12 del d.lgs. n. 5 del 2003 e il collegio abbia respinto il reclamo con sentenza, ai sensi dell'art. 308, comma 2, c.p.c., ma quest'ultima sia stata riformata dal giudice di appello, trova applicazione l'art. 354, comma 2, c.p.c. che impone la rimessione della causa al primo giudice.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 12 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 308 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 354 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)