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Sez. 5, Sentenza n. 11722 del 27/05/2011 (Rv. 618066 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Rigetto del reclamo contro ordinanza del giudice istruttore di estinzione del processo - Rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ. - Principio applicabile nel caso di estinzione dichiarata dal tribunale in sede di decisione della causa - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618066-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE

Dal principio che la rimessione del processo al primo giudice ha carattere eccezionale e non può essere disposta oltre i casi espressamente previsti né è estensibile a fattispecie simili od analoghe, discende che detta rimessione, nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 354 cod. proc. civ., deve intendersi strettamente limitata alla prevista ipotesi di riforma della sentenza con la quale il tribunale, in base all'art. 308, secondo comma, dello stesso codice, abbia respinto il reclamo contro la ordinanza del giudice istruttore che ha dichiarato l'estinzione del processo, senza alcuna possibilità di estenderla ai casi in cui tale estinzione sia stata dichiarata direttamente dal tribunale con sentenza emessa nelle forme ordinarie, ai sensi dell'art. 307, ult. comma, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 308, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)