Sez. 3, Sentenza n. 1626 del 19/09/1970 (Rv. 347541 - 01)
VENDITA - PREZZO - LUOGO DEL PAGAMENTO - EMISSIONE DI TRATTA PER INIZIATIVA UNILATERALE DEL VENDITORE, AUTORIZZATO DAL COMPRATORE - FORUM SOLUTIONIS - SPOSTAMENTO - ESCLUSIONE - ACCORDO TRA LE PARTI PER LA DETERMINAZIONE ESCLUSIVA DI TAL MEZZO DI PAGAMENTO - NECESSITA.*
VENDITA - PREZZO - LUOGO DEL PAGAMENTO - EMISSIONE DI TRATTA PER INIZIATIVA UNILATERALE DEL VENDITORE, AUTORIZZATO DAL COMPRATORE - FORUM SOLUTIONIS - SPOSTAMENTO - ESCLUSIONE - ACCORDO TRA LE PARTI PER LA DETERMINAZIONE ESCLUSIVA DI TAL MEZZO DI PAGAMENTO - NECESSITA.*
Nei contratti di vendita, per aversi lo spostamento del forum solutionis dal domicilio del venditore a quello del compratore, non e sufficiente l'emissione di tratte cui il venditore abbia fatto ricorso per sua iniziativa unilaterale ovvero anche su autorizzazione dello altro contraente, ma e necessaria, altresi, la prova della conclusione di un accordo in virtu del quale tale modalita di pagamento abbia assunto carattere esclusivo. (V 1561'69, mass n 340441 2191'66, mass n 324284 507'66, mass n 321013 1381'64 291'64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1498
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)