Sez. L, Sentenza n. 2555 del 07/02/2006 (Rv. 587051 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Quiescenza della funzionalità del sinallagma - Condotta in tale ambito lesiva dei diritti dei lavoratori - Inadempimento contrattuale - Configurabilità - Violazione del diritto del lavoratore di rientrare in servizio, dopo un periodo di cassa integrazione, in base a prefissati criteri di rotazione - Domanda di risarcimento danni - Prescrizione decennale - Applicabilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
La cassa integrazione determina, pur nella vigenza del rapporto lavorativo, una mera quiescenza della funzionalità del sinallagma tra obbligo del lavoratore di prestare la propria attività e obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione, sicché ogni condotta che in detto spazio temporale sia volta a ledere illegittimamente diritti dei lavoratori è suscettibile, per realizzarsi in costanza del rapporto lavorativo, di configurare un inadempimento contrattuale. Ne consegue che la prescrizione decennale - cui sono soggetti i diritti nascenti a favore del creditore per effetto dell'inadempimento di un obbligo contrattuale - è applicabile in tutte le fattispecie in cui il credito del lavoratore scaturisce da un suo illegittimo allontanamento del posto di lavoro per effetto di un non corretto esercizio dei poteri datoriali e, quindi, anche nel caso di violazione del diritto del lavoratore di rientrare in servizio, dopo un periodo di cassa integrazione, in base a prefissati criteri di rotazione. In questo caso si è in presenza di un illecito contrattuale del datore di lavoro, da cui consegue il diritto del dipendente al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., sicché tale diritto, anche quando sia quantificato in base alle retribuzioni non percepite, rimane assoggettato alla prescrizione ordinaria e non a quella breve di cui all'art. 2948, n.4 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)