Sez. L, Sentenza n. 2468 del 04/03/2000 (Rv. 534592 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Accordo per la rotazione del personale sospeso - Violazione - Responsabilità contrattuale del datore di lavoro - Diritto del lavoratore al risarcimento integrale del danno - Sussistenza - Liquidazione - Criteri - Riferimento alle retribuzioni perse - Necessità - Fattispecie in materia di computabilità della retribuzione relativa alle ferie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
In caso di violazione del diritto del lavoratore, derivante da un accordo aziendale, a rientrare in servizio, dopo un periodo di collocamento in cassa integrazione, in attuazione del previsto criterio di rotazione, sussiste una responsabilità per inadempimento contrattuale del datore di lavoro e il lavoratore ha diritto al risarcimento integrale dei danni subiti, da determinarsi a norma dell'art. 1223 cod. civ., e quindi da commisurare almeno all'entità dei compensi retributivi che egli avrebbe maturato durante l'intero periodo di inadempimento. (Nella specie la S.C. ha riconosciuto la computabilità, nella base di calcolo del risarcimento dovuto, anche del trattamento economico relativo alle ferie).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)