Sez. 1, Sentenza n. 3287 del 17/11/1971 (Rv. 354759 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - LIMITI DI VALORE - AMMISSIONE DELLA PROVA OLTRE IL LIMITE LEGALE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - SINDACABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE ANCHE NELLA SENTENZA - NECESSITA.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - LIMITI DI VALORE - AMMISSIONE DELLA PROVA OLTRE IL LIMITE LEGALE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - SINDACABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - DIFETTO DI MOTIVAZIONE ANCHE NELLA SENTENZA - NECESSITA.*
Il difetto di motivazione sull'ammissione della prova testimoniale in deroga al limite legale di valore, per poter formare oggetto di ricorso per Cassazione, deve ravvisarsi anche nella sentenza, essendo tale impugnativa in base all'ordinamento processuale vigente, ammessa esclusivamente contro le sentenze e gli altri provvedimenti aventi contenuto decisorio e non anche contro le ordinanze istruttorie, le quali non pregiudicano la decisione della controversia e sono sempre modificabili ed integrabili con la sentenza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2721
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)