Sez. 2, Sentenza n. 8561 del 28/09/1996 (Rv. 499817 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE | Contratto in contrasto con norme imperative - Previsione di una sanzione diversa dalla nullità assoluta - Declaratoria di questa nullità per illiceità dei motivi - Inammissibilità - Fattispecie relativa a permuta di unità abitative costruite senza concessione.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE
Quando un contratto si pone in contrasto con norme imperative e per esso è tuttavia espressamente prevista (come nel caso dell'art. 15 legge 28 gennaio 1977 n. 10) una sanzione diversa dalla nullità assoluta, quest'ultima non può essere affermata in base all'eventuale illiceità dei motivi, dovendo i medesimi considerarsi giuridicamente irrilevanti (fattispecie concernente la permuta di unità abitative costruite in assenza di concessione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1345, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 15 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)