Sez. 2, Sentenza n. 3350 del 18/03/1992 (Rv. 476320 - 01)
Contratti in genere - Invalidità - Nullità del contratto - In genere | Atti giuridici - Oggetto - Trasferimento di unità edilizie costruite in assenza di concessione - Nullità - Condizioni.
Contratti in genere - Invalidità - Nullità del contratto - In genere
L'art. 15 comma settimo della legge 28 gennaio 1977 n. 10, il quale dispone che gli atti giuridici aventi ad oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione sono nulli ove da essi non risulti che l'acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione, va interpretato nel senso che ai fini della validità dell'atto occorre il duplice requisito che l'acquirente sapeva della mancanza della concessione al momento della stipulazione e che tale conoscenza è stata espressa nell'atto medesimo, esplicitamente o anche implicitamente, in modo da far ritenere che egli ebbe a manifestare la volontà - che non può desumersi "aliunde" - di acquistare una unità edilizia costruita senza la necessaria concessione.
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)