Sez. 3, Sentenza n. 6273 del 13/03/1989 Ud. (dep. 27/04/1989) Rv. 181137 - 01
PROVA PENALE - SEQUESTRO DI COSE PERTINENTI AL REATO (SEQUESTRO PENALE) - IN GENERE - SEQUESTRO DI COSTRUZIONE ABUSIVA - MANTENIMENTO DOPO LA SENTENZA DI PRIMO GRADO - LIMITI.*
PROVA PENALE - SEQUESTRO DI COSE PERTINENTI AL REATO (SEQUESTRO PENALE) - IN GENERE - SEQUESTRO DI COSTRUZIONE ABUSIVA - MANTENIMENTO DOPO LA SENTENZA DI PRIMO GRADO - LIMITI.*
Il sequestro di uno stabile, costruito abusivamente, non può essere mantenuto dopo la sentenza di primo grado, data ultima di cessazione della permanenza del reato, qualora esso sia finalizzato ad impedire la prosecuzione dell'attività criminosa. Nè è possibile utilizzare il provvedimento de quo, per garantire l'attuazione di eventuali provvedimenti della pubblica amministrazione, poiché esso può essere diretto a conseguire esclusivamente finalità proprie del processo penale e non di altra natura, come quelle amministrative, per le quali la predetta pubblica amministrazione ha autonomi poteri di intervento. (Conf mass n 176309).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 219 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 222 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 337
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)