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Sez. 5, Sentenza n. 11070 del 12/05/2006 (Rv. 591038 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Chiusura delle liti fiscali pendenti - Liti condonabili - Sospensione - Eccezioni - Fissazione della trattazione nel periodo di sospensione - Anteriorità del provvedimento di fissazione all'entrata in vigore della norma di sospensione - Necessità - Data della notificazione dell'avviso di trattazione - Irrilevanza - Mancata dichiarazione da parte del contribuente di volersi avvalere del condono - Conseguenze - Presentazione della richiesta di definizione dopo la pronuncia della sentenza - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591038-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, l'art. 16, comma sesto, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto la sospensione di tutte le liti fiscali suscettibili di definizione ai sensi del medesimo articolo, eccettuando solo quelle per le quali il contribuente presenti istanza di trattazione e quelle per le quali sia stata già stata fissata la trattazione della lite nel periodo di sospensione, salvo che per esse il contribuente dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del citato articolo. A tali ultimi fini, gli effetti preclusivi della sospensione restano collegati solo alla data del provvedimento di fissazione della trattazione della causa, e non a quella di notificazione alle parti del relativo avviso: con la conseguenza che, ove il predetto provvedimento risulti adottato prima dell'entrata in vigore della norma di sospensione ed il contribuente non manifesti la volontà di avvalersi delle disposizioni del comma sesto dell'art. 16, ma partecipi anzi all'udienza, rassegnando richieste tese ad ottenere la decisione della lite, resta preclusa al contribuente medesimo la possibilità di presentare domanda di condono dopo la pronuncia della sentenza, avendo egli ormai consumato la relativa facoltà.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 30 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)