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Sez. 5, Sentenza n. 14903 del 28/06/2007 (Rv. 599225 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art.16 legge n.289 del 2002 - Chiusura delle liti fiscali pendenti - Liti condonabili - Sospensione dei termini processuali - Eccezione - Istanza di trattazione presentata dal contribuente - Effetti.
Stato
decisa il 2007-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599225-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, l'art.16, comma sesto, della legge 27 dicembre 2002, n.289 ha disposto la sospensione (che opera "ex lege" e va, quindi rilevata d'ufficio dal giudice) dei termini processuali relativi a tutte le liti fiscali suscettibili di definizione ai sensi del medesimo articolo, eccettuando solo quelle per le quali il contribuente presenti istanza di trattazione, che impedisce l'applicabilità della sospensione, effetto ostativo che opera "ex nunc" e non retroattivamente; ne consegue che l'istanza determina la cessazione del periodo di sospensione (altrimenti operante dal 1 gennaio 2003 al 1 giugno 2004) nel momento in cui viene presentata e comunicata a controparte, mentre deve escludersi che dall'esercizio della facoltà del contribuente di presentare istanza di trattazione nel corso della sospensione possa derivare la conseguenza dell'annullamento dell'effetto sospensivo fino ad allora verificatosi.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)