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Sez. 5, Sentenza n. 1927 del 29/01/2008 (Rv. 601547 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Sanatoria "ex" art. 19-bis d.l n. 41 del 1995 - Applicazione per irregolarità o inadempienze in atti diversi dalla dichiarazione dei redditi o dalla dichiarazione IVA - Esclusione - Fattispecie in tema di tardivo pagamento di una rata del condono ex legge n. 431 del 1991.
Stato
decisa il 2008-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601547-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, la sanatoria di cui all'art. 19 -bis del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41 convertito in legge 22 marzo 1995, n. 85 riguarda, come indicato anche dalla sua rubrica, "la sanatoria per le irregolarità nella dichiarazione dei redditi e nelle dichiarazioni IVA" ed il suo raggio di azione non può estendersi fino a ricomprendere irregolarità o inadempienze contenute in altri atti. (Nella specie la S.C. ha escluso che la sanatoria in discussione potesse essere applicata in caso di ritardato versamento di una rata del condono di cui il contribuente si era in precedente avvalso mediante dichiarazione integrativa per definizione automatica ai sensi dell'art. 38 della legge 30 dicembre 1991, n. 413).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/02/1995 num. 41 art. 19 bis, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 38 CORTE COST., Legge 22/03/1995 num. 85 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)