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Sez. 1, Sentenza n. 12012 del 26/10/1999 (Rv. 530793 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Sanatoria ex art. 19 bis D.L. n. 41/95 - Applicazione nella ipotesi di omessa effettuazione dei versamenti mensili - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530793-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, la sanatoria di cui all'art. 19 bis del D.L. 23 febbraio 1995 n. 41, convertito in legge 22 marzo 1995 n. 85, che nel testo originario si applicava soltanto per le irregolarità nelle dichiarazioni IVA e non per le ipotesi di omesso pagamento dell'imposta, con l'art. 5, primo comma, lett. b, n. 2 bis del D.L. 2 ottobre 1995 n. 415, convertito con modificazioni nella legge 29 novembre 1995 n. 507, che ha modificato l'art. 19 bis del D.L. n.41/95, è stata estesa alle ipotesi di violazioni dell'obbligo di versamento dell'imposta di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 633/72, condizionando l'inapplicabilità delle relative sanzioni al pagamento dell'imposta dovuta entro termini prorogati fino al 30 giugno 1996. Pertanto il contribuente, che ha omesso di effettuare i versamenti mensili, non può usufruire della predetta sanatoria senza provvedere ad effettuare i pagamenti omessi entro i termini su indicati, consentendo la disciplina di sanatoria di evitare le sanzioni solo a chi paghi le imposte dovute sia pure con ritardo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/02/1995 num. 41 art. 19 bis, Legge 22/03/1995 num. 85 CORTE COST., Decreto Legge 02/10/1995 num. 415 art. 5 CORTE COST., Legge 29/11/1995 num. 507 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)