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Sez. 3, Sentenza n. 3873 del 06/06/1983 (Rv. 428798 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - SUSSISTENZA - MOMENTO RILEVANTE - POSSIBILITÀ DEL VENIR MENO DI ESSO DOPO UN CERTO TEMPO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428798-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - SUSSISTENZA - MOMENTO RILEVANTE - POSSIBILITÀ DEL VENIR MENO DI ESSO DOPO UN CERTO TEMPO - IRRILEVANZA.*

In tema di recesso del locatore dal contratto per necessità, la ratio della norma di cui all'art. 59 n. 1 della legge 27 luglio 1978 n. 392 è quella di soddisfare l'esigenza che lo stesso dimostra di avere al momento della decisione, anche d'appello (cosiddetta attualità della necessità); con la conseguenza che non assume rilievo, onde escludere siffatta necessità, la circostanza che essa, dopo un certo tempo, possa venir meno. (V 6430/81, mass n 417247; (V 2240/79, mass n 398590).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)