Sez. 5, Sentenza n. 19599 del 07/10/2005 (Rv. 584499 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Sanzioni amministrative - Definizione ex art. 52, terzo comma, della legge n. 413 del 1991 - Applicabilità - Portata.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, l'art. 52, terzo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nel prevedere la possibilità di definizione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento dell'imposta, fa riferimento alle violazioni di carattere sostanziale e non a quelle di carattere meramente formale, prese invece in considerazione dall'art. 47 della stessa legge n. 413 del 1991 e definibili, in base a tale norma, con il pagamento del dieci per cento delle relative sanzioni.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 47, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 52 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)