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Sez. 5, Sentenza n. 2461 del 05/02/2007 (Rv. 595946 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 57, comma secondo, della legge n. 413 del 1991 - Proroga dei termini per l'accertamento - Ambito applicativo - Sanzioni per violazioni non comportanti rettifica o accertamento - Inclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595946-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, la proroga dei termini per l'accertamento, prevista dall'art. 57, comma secondo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in quanto volta a liberare temporaneamente risorse umane e materiali in vista del maggior carico di lavoro connesso alla gestione amministrativa del condono, trova applicazione anche alle sanzioni irrogabili per violazioni che non diano luogo a rettifica o ad accertamento: essendo tali sanzioni suscettibili di definizione agevolata, ai sensi dell'art. 52, comma terzo, della legge n. 413 cit., sono infatti configurabili anche rispetto ad esse le ragioni che giustificano detta proroga, consistenti nel dilatare i tempi dell'attività accertativa, affinché quella del condono appaia ai contribuenti come la scelta più rassicurante (e certa) per giungere ad una conveniente definizione delle pendenze.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 52, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 57 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)