Sez. L, Sentenza n. 7309 del 10/12/1983 (Rv. 431909 - 01)
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO - EFFETTI - PRESUNZIONE ASSOLUTA CIRCA LA QUALIFICA ARTIGIANA DELL'IMPRESA - ESCLUSIONE - CERTIFICAZIONE RELATIVA ALL'ISCRIZIONE PREDETTA - VALORE INDIZIARIO.*
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO - EFFETTI - PRESUNZIONE ASSOLUTA CIRCA LA QUALIFICA ARTIGIANA DELL'IMPRESA - ESCLUSIONE - CERTIFICAZIONE RELATIVA ALL'ISCRIZIONE PREDETTA - VALORE INDIZIARIO.*
L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, di cui all'art. 9 della legge 25 luglio 1956 n. 860, costituisce un mezzo di prova dei requisiti fondamentali stabiliti per la qualifica artigiana che rappresenta il presupposto indispensabile per fruire delle agevolazioni a favore di tali imprese, ma non vale a costituire uno status, né fa sorgere presunzioni assolute circa la qualificazione suddetta che dipende esclusivamente dall'obiettiva coesistenza degli elementi indicati dall'art. 1 della stessa legge, secondo la specificazione contenuta nel successivo art. 2. La certificazione relativa all'iscrizione di un'impresa nell'albo anzidetto costituisce, perciò, soltanto un elemento indiziario che non preclude, in esito alla complessiva valutazione delle prove inerenti ai requisiti indicati, l'accertamento della effettiva natura dell'impresa anche in modo non corrispondente a quella risultante dall'iscrizione. (V 1271/80, mass n 404770; (Conf 981/82, mass n 418849).*
Riferimenti normativi: Legge 25/07/1956 num. 860 art. 1, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 2, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 9, DPR 23/10/1956 num. 1202 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)