Sez. L, Sentenza n. 1271 del 22/02/1980 (Rv. 404770 - 01)
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - DIPENDENTI - IN GENERE - ISCRIZIONE NELL'ALBO - VALORE COSTITUTIVO - DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I DIPENDENTI - RIFERIMENTO AL CRITERIO DELLA EFFETTIVA ATTIVITA SVOLTA - NECESSITA - FATTISPECIE.*
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - DIPENDENTI - IN GENERE - ISCRIZIONE NELL'ALBO - VALORE COSTITUTIVO - DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I DIPENDENTI - RIFERIMENTO AL CRITERIO DELLA EFFETTIVA ATTIVITA SVOLTA - NECESSITA - FATTISPECIE.*
L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane prevista dall'art 9 della legge 25 luglio 1956 n 860 ha valore costitutivo solo per particolari fini, quale quello di giovarsi dalla esenzione da certi obblighi, specie di carattere tributario, cui l'impresa artigiana non puo sottrarsi se non dando la prova di essere iscritta nel relativo albo; ad ogni altro fine, come a quello di rinvenire la regolamentazione normativa applicabile ai rapporti tra l'impresa e i suoi dipendenti, deve farsi ricorso, secondo i principi, al criterio della effettiva attivita svolta e, nel caso di attivita plurime non autonome, all'accertamento di quella prevalente. (nella specie, l'impresa datrice di lavoro e stata ritenuta artigiana in base al numero dei dipendenti, contenuto fra gli otto e i dieci, con la cui eseguita era conciliabile l'attivita di confezione di abiti su misura invece che in serie). (Conf 683/72, mass n 356778).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2083, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 1, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 2, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)