Sez. 3, Sentenza n. 18498 del 25/01/2017 Cc. (dep. 13/04/2017) Rv. 269694 - 01
GIUOCO - LOTTO E LOTTERIE - IN GENERE | Raccolta di scommesse in assenza di autorizzazione e concessione - Sottoposizione dell'operatore abusivo al regime di cui al comma 644 dell'art. 1, L. n. 190 del 2014 - Efficacia "sanante" sul reato di cui all'art. 4, comma quarto - Bis, L. n. 401 del 1989 - Esclusione - Ragioni.
GIUOCO - LOTTO E LOTTERIE - IN GENERE
In tema di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, solo l'adesione, da parte dell'operatore privo di licenza di pubblica sicurezza e di concessione, alla speciale procedura di regolarizzazione prevista dal comma 643 dell'art. 1 della L. 23 dicembre 2014, n. 190, è suscettibile di comportare riflessi sananti sul reato di cui all'art. 4, comma 4-bis, L. 13 dicembre 1989, n. 401; nessuna influenza ha, invece, sull'illecito penale la sottoposizione dell'operatore al differente regime previsto dal successivo comma 644 del citato art. 1, in quanto tale disposizione, oltre a stabilire ulteriori obblighi e divieti specificamente sanzionati in via amministrativa, fa espressamente salva la norma penale nei confronti di coloro che non aderiscano al sistema di legalizzazione introdotto dal comma precedente. (In motivazione, la S.C. ha escluso qualsiasi rilevanza - ai fini della esatta individuazione degli effetti della procedura dettata dal citato comma 644 - dell'improprio utilizzo del termine "regolarizzare", contenuto nel comma 926 dell'art. 1 della L. 28 dicembre 2015, n. 208, allorquando tale ultima disposizione richiama, indistintamente, "le condizioni di cui ai commi 643, 644 e 645 dell'art. 1 della L. n. 190 del 2014").
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 4 CORTE COST., Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 643 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 644 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2015 num. 208 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)