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Sez. 2, Sentenza n. 88 del 21/01/1963 (Rv. 260113 - 01)

SERVITU DI USO PUBBLICO - STRADE - CESSAZIONE DELL'IDONEITA DELL'USO PER FATTO DEL PROPRIETARIO - IRRILEVANZA AI FINI DELL'ESTINZIONE DEL DIRITTO DELLA COLLETTIVITA.*
Stato
decisa il 1963-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/260113-01

SERVITU DI USO PUBBLICO - STRADE - CESSAZIONE DELL'IDONEITA DELL'USO PER FATTO DEL PROPRIETARIO - IRRILEVANZA AI FINI DELL'ESTINZIONE DEL DIRITTO DELLA COLLETTIVITA.*

Le servitu di uso pubblico possono estinguersi per inidoneita sopravvenuta del bene a soddisfare le esigenze della collettivita, purche questa inidoneita non derivi da fatto del controinteressato alla continuazione dell'uso pubblico (nel caso, il proprietario della strada soggetta al passaggio della collettivita aveva interrotto e trasformato la strada).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1074

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)