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Sez. 2, Sentenza n. 1956 del 26/02/1994 (Rv. 485473 - 01)

Servitù - Pubbliche - In genere | Strade vicinali - Servitù di pubblico passaggio - Estinzione - Comportamento incompatibile della P.A. - Configurabilità - Contestazione - Legittimazione "uti singulus" del cittadino della collettività rappresentata.
Stato
decisa il 1994-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485473-01

Servitù - Pubbliche - In genere

Le servitù di pubblico passaggio sulle strade vicinali possono estinguersi solo per effetto di un comportamento della Pubblica Amministrazione incompatibile col persistere dell'asservimento del bene privato a pubblici interessi, sia esso esplicitato in apposito provvedimento o risulti da fatti concludenti, quali l'acquiescenza di fronte all'usurpazione del privato o ad atti impeditivi da lui posti in essere, alla cui contestazione, anche in sede giudiziale, è peraltro, legittimato, "uti singulus" ed in nome proprio, qualsiasi cittadino della collettività rappresentata dalla detta amministrazione e nel cui interesse la servitù è stata costituita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 825, Cod. Civ. art. 1074, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)