Sez. U, Sentenza n. 2650 del 23/04/1980 (Rv. 406393 - 01)
SPETTACOLI PUBBLICI - TEATRO - LIRICO - ENTI LIRICI - ATTIVITA DI SCRITTURAZIONE DEL PERSONALE ARTISTICO - CARATTERE PRIVATISTICO - RICHIESTA DI SCRITTURAZIONE - RIGETTO - DENUNCIA DI ILLEGITTIMO E NON CORRETTO COMPORTAMENTO DI UN ORGANO DELL'ENTE - GIURISDIZIONE - DELL'AGO.*
SPETTACOLI PUBBLICI - TEATRO - LIRICO - ENTI LIRICI - ATTIVITA DI SCRITTURAZIONE DEL PERSONALE ARTISTICO - CARATTERE PRIVATISTICO - RICHIESTA DI SCRITTURAZIONE - RIGETTO - DENUNCIA DI ILLEGITTIMO E NON CORRETTO COMPORTAMENTO DI UN ORGANO DELL'ENTE - GIURISDIZIONE - DELL'AGO.*
Gli enti lirici, pur avendo natura di enti pubblici non economici, operano, per quanto riguarda l'attivita di scritturazione del personale artistico, su un piano e con strumenti di natura privatistica, senza esercitare alcun potere di carattere autoritativo e pubblicistico. Pertanto, la domanda con la quale una cantante denunci l'illegittimo e non corretto comportamento dei competenti organi di un ente lirico (nella specie: teatro dell'opera di Roma), per non aver accolto una propria richiesta di scritturazione, investe posizioni di diritto soggettivo inerenti alla fase delle trattative di un contratto privatistico, e, come tale, e devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. (V 3630/78, mass n 393142).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Legge 14/08/1967 num. 800 art. 47, Legge 08/01/1979 num. 8 art. 1, Legge 08/01/1979 num. 8 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)