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Sez. U, Sentenza n. 3630 del 21/07/1978 (Rv. 393142 - 01)

SPETTACOLI PUBBLICI - TEATRO - LIRICO - ENTI LIRICI - NATURA - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1978-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393142-01

SPETTACOLI PUBBLICI - TEATRO - LIRICO - ENTI LIRICI - NATURA - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

Gli enti autonomi lirici - disciplinati dalla legge 14 agosto 1967, n 800 - pur provvedendo alla gestione dei teatri ad essi affidato mediante la realizzazione di spettacoli e concerti, non perseguono scopi di lucro, ma, esclusivamente, fini di interesse generale non di carattere economico, mediante attivita gestorie e organizzatorie, costituenti meri mezzi operativi, strumentali, finalizzati alla realizzazione di detti scopi. Conseguentemente gli enti autonomi lirici sono enti pubblici non economici e il rapporto di impiego dei loro dipendenti, sussistendo gli ulteriori requisiti di legge, e rapporto di pubblico impiego, ancorche disciplinato da un contratto collettivo nazionale di lavoro, sicche le relative controversie appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (Conf 3519/77, mass n 387102; (Conf 158/74, mass n 367733).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 14/08/1967 num. 800 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)