Sez. 3, Sentenza n. 6023 del 24/04/2001 (Rv. 546300 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CASUALITÀ | Equivalenza tra antecedenti e cause - Portata - Limiti - Causa prossima sufficiente da sola a produrre l'evento - Fattispecie in tema di epatite da trasfusione contratta a seguito di incidente stradale con lesioni necessitanti intervento chirurgico.
RISARCIMENTO DEL DANNO - CASUALITÀ
L'individuazione del rapporto di causalità tra evento e l'ultimo fattore di una serie causale non esclude la rilevanza di quelli anteriori, che abbiano avuto come effetto di determinare la situazione su cui il successivo è venuto ad innestarsi, il limite alla configurazione del rapporto di causalità tra antecedente ed evento essendo rappresentato solo dalla idoneità della causa successiva ad essere valutata, per la sua eccezionalità rispetto al decorso causale innescato dal fattore remoto, come causa sufficiente ed unica del danno. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha riconosciuto immune da censure la valutazione, contenuta nella sentenza impugnata, di sussistenza del nesso di causalità tra l'evento epatite da trasfusioni e un incidente stradale nel quale le lesioni prodotte avevano richiesto di eseguire sull'infortunato un intervento chirurgico, nel quale si era fatto ricorso alle trasfusioni).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)