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Sez. 3, Sentenza n. 26997 del 07/12/2005 (Rv. 587959 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) | Nozione - Accertamento - Potere del giudice - Sussistenza - Pluralità di cause - Valutazione - Criteri - C.d. "causa prossima di rilievo" - Utilizzabilità - Condizioni - Sindacato di legittimità - Configurabilità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587959-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI)

Il nesso causale è elemento costitutivo dell'illecito, e rientra tra i compiti del giudice individuare, tra le possibili concause, gli antecedenti in concreto rilevanti per la verificazione del danno, mediante l'adozione di un criterio di selezione la cui scelta - censurabile in sede di legittimità ex art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ. in quanto suscettibile di essere operata in violazione di norme sostanziali - correttamente (laddove non soccorra la regola della c.d. equivalenza delle cause di cui all'art. 2055 cod. civ.) è effettuata procedendo all'identificazione della c.d. "causa prossima di rilievo" - quale causa di per sé sufficiente a produrre l'evento -, secondo quanto dispone l'art. 41, secondo comma, cod. pen. La valutazione delle conseguenze derivanti dall'adottato criterio di selezione si risolve, invece, in un mero accertamento di fatto, come tale sottratto al sindacato di legittimità in presenza di congrua motivazione. (Nell'affermare il suindicato principio - con riferimento a fattispecie concernente un tamponamento tra autovetture avvenuto sulla corsia di sorpasso in autostrada all'esito del quale uno dei trasportati riportava lesioni personali e, sceso dal veicolo, si portava vicino al margine sinistro della carreggiata per ricevere i soccorsi allorquando saltava il "guard-rail" delimitante la carreggiata cadendo nel vuoto che separava quest'ultima dalla carreggiata dell'opposta direzione di marcia, finendo nel sottostante viadotto e riportando più gravi lesioni personali - la S.C. ha ritenuto corretta la scelta della corte di merito della c.d. "causa prossima di rilievo", quale criterio idoneo ad individuare, tra le varie concause, quella nel caso assumente efficienza causale esclusiva, sulla base del quale tale giudice era pervenuto a considerare la società Autostrade unica responsabile del fatto dannoso per mancato apprestamento di barriera protettiva o di efficace segnalazione della situazione di pericolo consistente nella apparente fruibilità - che la presenza di due "guard-rails" non valeva a far ritenere preclusa - dello spazio intercorrente tra le due carreggiate tale da suscitare il ragionevole convincimento che tra le stesse non vi fosse soluzione di continuità, mentre esisteva un dislivello oggettivamente non visibile - soprattutto nelle ore notturne -, relegando il precedente tamponamento a mero precedente storico privo di rilevanza causale con riferimento al successivo salto del "guard-rail", al riguardo disattendendo la tesi che tale persona non si sarebbe spinta nel vuoto se non fosse stata in stato di "schock" per effetto del tamponamento subito. La S.C. ha per converso escluso la sindacabilità delle "ricadute" della scelta del criterio selettivo, con particolare riguardo alla ritenuta non apprezzabilità nel caso delle lesioni dal danneggiato riportate all'esito della caduta nel sottostante viadotto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Pen. art. 41, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)