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Sez. 1, Sentenza n. 7696 del 31/03/2006 (Rv. 588150 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO | Debiti pecuniari certi ma non liquidi - Interessi - Maturazione - Scadenza - Produzione di interessi sugli interessi - Decorrenza - Dalla liquidazione giudiziale del debito - Domanda specifica successiva alla scadenza degli interessi scaduti - Necessità - Condanna per il futuro - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588150-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO

Gli interessi sul debito pecuniario certo ma non liquido, quale il debito per l'indennità di espropriazione, pur maturando nel corso del giudizio promosso per ottenere la liquidazione del debito stesso, scadono con la pronuncia giudiziale e pertanto possono produrre ulteriori interessi soltanto dal momento di tale scadenza, per effetto di una convenzione ad essa successiva, ovvero dal giorno della ulteriore domanda giudiziale proposta dopo la suddetta pronuncia, conseguendone che l'attribuzione degli interessi sugli interessi scaduti non può essere disposta dal giudice al quale sia stata richiesta la liquidazione del credito principale e dei relativi interessi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)