diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 25634 del 17/12/2010 (Rv. 615877 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO | Condanna al pagamento di una somma di danaro - Pretesa di interessi composti - Inesigibilità - Divieto di anatocismo - Rilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615877-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO

In tema di obbligazioni pecuniarie, a seguito di condanna al pagamento di una somma di denaro, ed agli interessi legali da una certa data a quella del pagamento, senza ulteriori statuizioni, al creditore non è consentito, pretendere gli interessi composti, nel senso che quelli maturati in ciascun anno siano aggiunti alla somma dovuta per capitale e che gli interessi dovuti per ogni anno successivo siano computati sulla somma dovuta per capitale maggiorato degli interessi maturati nell'anno precedente, atteso che, ai sensi dell'art. 1283 cod. civ., gli interessi scaduti possono produrre interessi dal giorno della domanda giudiziale (o per effetto di convenzione posteriore alla scadenza), purché sia formulata specifica domanda in tal senso ed il giudice abbia conformemente disposto in sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)