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Sez. 5, Sentenza n. 2113 del 29/01/1997 Ud. (dep. 06/03/1997) Rv. 207007 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA | Danno morale - Valutazione aritmetica - Esclusione - Provvisionale - Obbligo di motivazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207007-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA

In materia di diffamazione a mezzo stampa il danno morale, non essendo di natura economica ma consistendo in un turbamento psichico, non è suscettivo di una valutazione meramente aritmetica talché la sua commisurazione in denaro necessariamente deve sopportare un apprezzamento soggettivo. La determinazione della somma a titolo di provvisionale, se pure nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova, è riservata al giudice di merito che in proposito non ha alcun obbligo di espressa motivazione.

Riferimenti normativi: Legge 08/02/1948 num. 47 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 57, Cod. Proc. Pen. art. 595

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)