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Sez. 5, Sentenza n. 14660 del 01/10/1999 Ud. (dep. 29/12/1999) Rv. 215189 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE | Danno non patrimoniale - Motivazione - Ragionevole corrispondenza tra gravità del danno e quantificazione dell'indennizzo - Giudizio di merito - Ricorribilità per Cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215189-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE

La valutazione equitativa dei danni non patrimoniali è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, se ha soddisfatto la esigenza di ragionevole correlazione tra gravità effettiva del danno ed ammontare dell'indennizzo, correlazione motivata attraverso i concreti elementi che possono concorrere al processo di formazione del libero convincimento. (Fattispecie in tema di diffamazione, consumata mediante l'invio di lettere anonime. La Cassazione, rilevando che il giudice di merito aveva correlato l'entità del danno morale alla notevole gravità ed alla reiterazione del comportamento diffamatorio, ha dichiarato inammissibile, sul punto, il ricorso dell'imputato, che aveva dedotto vizio di motivazione per incompletezza della istruttoria in ordine alla quantificazione del danno).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 6, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546 com. 6, Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)