Sez. 5, Sentenza n. 2860 del 08/05/1998 Cc. (dep. 13/07/1998) Rv. 211698 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Sentenza che applica la pena richiesta per taluni reati e dichiari non doversi procedere per altri - Provvedimento unitario - Mezzo di impugnazione proponibile - Appello - Esclusione - Ricorso per cassazione - Sussistenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
Nel caso in cui la sentenza di merito da un lato applichi la pena concordata fra le parti per taluni reati, e dall'altro prosciolga l'imputato per altro addebito, questa deve essere impugnata con ricorso per cassazione anche per il capo concernente la statuizione liberatoria. Le due istanze si atteggiano infatti come indissolubilmente connesse, ponendosi quella di declaratoria del proscioglimento quale condizione essenziale del patto. Di conseguenza la relativa statuizione assume carattere unitario, così da rientrare nello schema previsto dall'art. 448 cod.proc.pen. e l'eventuale illegittimità del proscioglimento si riflette sull'intera decisione, per cui il mezzo di impugnazione esperibile non è l'appello, ma il ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 448 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)