Sez. 2 - , Sentenza n. 26874 del 22/10/2019 (Rv. 655662 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - "FACTUM PRINCIPIS" - ONERE DELLA PROVA | Imposta integrativa di registro - Obbligazione solidale - Estinzione del debito da parte del venditore - Azione di regresso nei confronti dell’acquirente - Condizioni - Prescrizione - Decorrenza -.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - "FACTUM PRINCIPIS" - ONERE DELLA PROVA
Al venditore che abbia pagato l'imposta di registro spetta, nei confronti dell'acquirente, l'azione di regresso nella misura determinata dai rapporti interni, qualora egli abbia sostenuto il pagamento di somme certe il cui obbligo di pagamento gravava su tutti, ed in relazione alle quali l'amministrazione finanziaria abbia liberamente scelto di rivolgersi all'uno invece che all'altro obbligato solidale. la decorrenza della prescrizione del diritto di rivalsa va individuata non già nel momento in cui era sorto il diritto del Fisco nei confronti dei debitori solidali, bensì nel momento in cui era sorto il diritto di rivalsa per l'intero del venditore sugli acquirenti, in ragione dell'effettuato pagamento di quanto accertato come dovuto alla amministrazione finanziaria, in relazione alla stipulazione del contratto.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)