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Sez. 1, Ordinanza n. 8115 del 22/05/2003 (Rv. 563449 - 01)

COMPETENZA CIVILE - IN GENERE | Limiti temporali, ex art. 38 cod. proc. civ., per il rilievo dell'incompetenza - Applicabilità ai procedimenti camerali di volontaria giurisdizione - Sussistenza - Fattispecie in tema di procedimento ex art. 330 cod. civ..
Stato
decisa il 2003-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563449-01

COMPETENZA CIVILE - IN GENERE

La disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 38 cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 4 della legge 26 novembre 1990, n. 353, là dove ha introdotto una generale barriera temporale, di natura preclusiva, ai fini della possibilità di rilevare l'incompetenza per materia, per valore o per territorio nei casi previsti dall'art. 28 cod. proc. civ., fissandola nella prima udienza di trattazione, deve ritenersi applicabile non soltanto ai processi (contenziosi) di cognizione ordinaria, ma anche a quelli di volontaria giurisdizione (nella fattispecie, procedimento ex art. 330 cod. civ. promosso dal tribunale per i minorenni), da trattare quindi in camera di consiglio, nei quali l'intervento del giudice trova il suo presupposto in una situazione conflittuale che impedisce ai titolari degli interessi coinvolti di provvedere direttamente alla loro regolamentazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 4, Cod. Civ. art. 330

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)