diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 8625 del 29/05/2003 (Rv. 563736 - 01)

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Provvedimento disciplinare emesso dal Consiglio provinciale dell'Ordine (nella specie, dei farmacisti) - Impugnazione innanzi al Consiglio provinciale - Natura amministrativa - Sussistenza - Conseguenze - Applicabilità della legge n. 742 del 1969 sulla sospensione dei termini feriali - Esclusione - Tutela del diritto di difesa - Necessità - Modalità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563736-01

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE

Nel procedimento disciplinare a carico di esercente professione sanitaria (nella specie, farmacista), nella fase innanzi al Consiglio dell'Ordine professionale locale, che ha natura amministrativa, non si applica la legge n. 742 del 1969 sulla sospensione dei termini processuali in periodo feriale, ed agli uffici di detto Ordine non sono applicabili, per analogia, le norme sull'apertura e sulla chiusura degli uffici giudiziari. In detto procedimento deve tuttavia essere assicurato il diritto di difesa, in quanto attraverso di esso è esercitata un'attività preordinata e funzionalmente connessa a quella successiva, di natura giurisdizionale (Nella specie, l'incolpato, in data 26 luglio 1996 aveva ricevuto la comunicazione del Consiglio dell'Ordine professionale che la decisione era stata fissata per il 4 settembre successivo e che gli uffici sarebbero rimasti chiusi dal 12 al 17 agosto; l'incolpato inoltrava istanza di rinvio con raccomandata del 9 agosto 1996, non ricevuta dal Consiglio e non presenziava all'adunanza fissata per il 4 settembre 1996; la S.C., in applicazione del succitato principio di diritto, ha escluso la denunziata violazione del diritto di difesa).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 58, DPR 05/04/1950 num. 221 art. 62, Legge 23/10/1960 num. 196 art. 162, Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)