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Sez. 3, Sentenza n. 14479 del 07/11/2000 (Rv. 541454 - 01)

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Procedimento disciplinare - Fase amministrativa davanti al Consiglio dell'Ordine professionale locale - Natura - Attività preordinata e funzionalmente connessa a quella successiva di natura giurisdizionale - Conseguenze - Garanzia del diritto di difesa anche in detta fase - Necessità - Sussistenza - Violazione formale delle modalità previste per la contestazione - Automatica lesione del diritto di difesa - Esclusione - Consenso del medico incolpato a rispondere sui fatti addebitati, integranti una violazione ulteriore rispetto a quella originariamente contestata - Lesione del diritto di difesa - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541454-01

PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE

Nel procedimento disciplinare a carico di esercente professione sanitaria, il diritto di difesa deve essere assicurato anche nella fase amministrativa davanti al Consiglio dell'Ordine professionale locale, tenuto conto che questa, pur avendo natura amministrativa, si concretizza in un'attività preordinata e funzionalmente connessa a quella successiva, di natura giurisdizionale. Da ciò non discende, tuttavia, l'automatica lesione del diritto di difesa in ogni ipotesi di violazione formale delle modalità previste per la contestazione dall'art. 39 del d.P.R. 5 Aprile 1950, n. 221, che disciplina il procedimento disciplinare di cui si tratta. In particolare, deve escludersi la sussistenza di tale lesione nel caso in cui il medico incolpato, comparso personalmente nel giorno fissato per il giudizio ai sensi dell'art. 45 del d.P.R. citato, abbia accettato - tra l'altro, dopo essersi consultato con l'avvocato che lo assisteva - di rispondere sui fatti addebitati anche in relazione ad una loro qualificazione come integranti una violazione del codice deontologico ulteriore rispetto a quella originariamente contestata.

Riferimenti normativi: DPR 05/04/1950 num. 221 art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)