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Sez. 5, Sentenza n. 4881 del 24/04/1972 Ud. (dep. 06/07/1972) Rv. 121589 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - ELEMENTO OGGETTIVO(MATERIALE) - PROFITTO A VANTAGGIO DI ALTRI - PROFITTO A VANTAGGIO DELLO STESSO ENTE PUBBLICO A CUI APPARTIENE IL SOGGETTO ATTIVO DEL REATO - 'STORNO DI SOMMÈ - NON CONFIGURABILITA DEL PECULATO - PROFITTO PER ALTRO ENTE PUBBLICO - CONFIGURABILITA DEL REATO.*
Stato
decisa il 1972-04-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/121589-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - ELEMENTO OGGETTIVO(MATERIALE) - PROFITTO A VANTAGGIO DI ALTRI - PROFITTO A VANTAGGIO DELLO STESSO ENTE PUBBLICO A CUI APPARTIENE IL SOGGETTO ATTIVO DEL REATO - 'STORNO DI SOMMÈ - NON CONFIGURABILITA DEL PECULATO - PROFITTO PER ALTRO ENTE PUBBLICO - CONFIGURABILITA DEL REATO.*

Nel concetto di profitto a vantaggiò di altrì, cui fa riferimento il delitto di peculato, sono compresi le persone fisiche e gli enti di qualsiasi natura sia privati che pubblici con la sola limitazione che non puo essere compresa nella categoria predetta la stessa pubblica amministrazione i cui organi hanno commesso la distrazione. Se cio accade si verifica il cosidetto storno di somme da un capitolo del bilancio ad altro o della contabilita dell'ente in genere, con la conseguenza che il fatto non e incriminabile per la Mancanza di un vantaggio economicamente valutabile a favore dell'ente pubblico che e ad un tempo soggetto attivo e passivo del reato. Diversa e la situazione quando del fatto beneficia un ente pubblico ai danni di altro ente.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)