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Sez. 3, Sentenza n. 1762 del 20/05/1969 (Rv. 340811 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - NON RILEVABILITA D'UFFICIO - PROPOSIZIONE - TERMINI.*
Stato
decisa il 1969-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340811-01

PRESCRIZIONE CIVILE - NON RILEVABILITA D'UFFICIO - PROPOSIZIONE - TERMINI.*

L'eccezione di prescrizione costituisce un'eccezione in senso proprio e, come tale, non puo mai essere rilevata d'ufficio essa percio deve essere proposta, a pena di inammissibilita, con l'osservanza del principio del contraddittorio, ossia non oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni e non puo essere proposta con la comparsa conclusionale presentata al collegio a norma dell'articolo 190 cod.proc. civ. (Conf. 91-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2938, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)