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Sez. L, Sentenza n. 1926 del 29/01/2014 (Rv. 629668 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Pensioni aziendali dei dipendenti dell'A.M.A.N. (poi A.R.I.N.) - Base di calcolo - Indennità di incentivazione prevista dalla disciplina aziendale dell'A.M.A.N. - Inclusione - Anche per i dipendenti già in quiescenza alla data del 1° gennaio 1987 - Configurabilità.
Stato
decisa il 2014-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629668-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE

In tema di trattamento pensionistico dei dipendenti dell'A.M.A.N. (Azienda Municipalizzata Acquedotto di Napoli), poi A.R.I.N., l'indennità di incentivazione (o di presenza) è computabile nella base di calcolo del trattamento anche per i dipendenti già in quiescenza anteriormente alla data del 1° gennaio 1987, di decorrenza del nuovo sistema di calcolo, ancorché non incida su quanto precedentemente percepito.

Riferimenti normativi: Legge 26/04/1983 num. 131 CORTE COST., Decreto Legge 28/02/1983 num. 55 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)