Sez. U, Sentenza n. 902 del 15/12/1999 (Rv. 532188 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Direzione del dibattimento penale - Presunte carenze istruttorie - Apprezzamenti personali, caratterizzati da maleducazione, nei confronti del pubblico ministero di udienza - Inammissibilità - Intento di giustizia - Esimente - Esclusione - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
In materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, l'eventuale intento del magistrato che dirige il dibattimento penale di richiamare l'attenzione del pubblico ministero sull'osservanza delle norme processuali nella fase istruttoria non può ritenersi idoneo a rendere priva di rilievo disciplinare la manifestazione da parte del medesimo giudice, nella pubblica udienza, di apprezzamenti personali aventi ad oggetto il rappresentante della pubblica accusa di udienza (che, oltretutto, potrebbe non essere la persona cui siano effettivamente addebitabili carenze relative ad adempimenti prodromici al dibattimento), con impiego di espressioni manifestamente non educate, ai limiti della stessa rilevanza penale. (Nella specie le funzioni di pubblico ministero di udienza erano esercitate da vice procuratori onorari e da ufficiali di polizia giudiziaria; il capo di imputazione disciplinare menzionava specificamente le lamentele formulate dall'incolpato al p.m. di udienza per il mancato inserimento nel fascicolo processuale di una perizia medico - legale, con l'impiego della frase "è una questione di intelligenza e di buona educazione").
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)