Sez. U, Sentenza n. 19659 del 22/12/2003 (Rv. 569141 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Illeciti disciplinari - Manifestazione del pensiero - Esorbitanza dal limite della continenza - Possibilità - Affermazione - Fattispecie relativa a nota a provvedimento giurisdizionale di modifica di altro provvedimento adottato dall'annotatore.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
In materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, la liceità dell'esercizio del diritto di manifestazione del pensiero può essere ravvisata soltanto in presenza, fra le altre, della condizione di correttezza dell'espressione, intesa sia come correttezza formale, sia come limite sostanziale, individuabile in ciò che è strettamente necessario per soddisfare l'interesse sociale al quale la considerata manifestazione è finalizzata (Fattispecie relativa ad accertamento di illecito disciplinare, ritenuto incensurabile dalla Cassazione, perché l'esorbitanza dal limite di correttezza espressiva (cd. continenza) - consistita nella redazione di una nota a provvedimento giurisdizionale, adottato da magistrati dello stesso distretto, con il quale era stato modificato il provvedimento giurisdizionale deliberato da un collegio presieduto dall'annotatore, e nella quale, con comportamento ritenuto scorretto sul piano deontologico per il tono irrispettoso e senza che potesse rilevare la fondatezza delle osservazioni, si era affermato che i giudici del gravame non avevano letto gli atti di causa <<poiché non è lecito pensare, in assenza di prova contraria, che..abbiano intenzionalmente voluto alterare la realtà storico processuale>> - era stata correttamente accertata dal giudice disciplinare).
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)