Sez. 1, Sentenza n. 11733 del 19/10/1999 (Rv. 530695 - 01)
CREDITO - IN GENERE | Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali ex D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 - Diritto del cliente alla consegna di copia della documentazione ex quarto comma dell'art. 119 di detto D.Lgs. - Natura "finale" e non "strumentale" - Conseguente irrilevanza dell'utilizzazione della documentazione - Fallimento del cliente - Trasmissione del diritto al curatore - Anche a seguito di scioglimento del contratto di conto corrente - Fondamento - Esercizio del diritto da parte del curatore - Intenzione del curatore di utilizzare la documentazione per l'esercizio di revocatorie - Rifiuto della banca - Legittimità - Esclusione - Pretesa della banca ad un'esclusione di quella utilizzazione in sede di riconoscimento giudiziale del diritto alla consegna - Inammissibilità.
CREDITO - IN GENERE
Il diritto del cliente di ottenere dall'istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, previsto dal quarto comma dell'art. 119 del D.Lgs. n. 385 del 1993, si configura come un diritto sostanziale la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica "finale" e non strumentale, onde per il suo riconoscimento non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione, una volta ottenuta la e deve escludersi, in particolare, che tale utilizzazione debba essere necessariamente funzionale all'esercizio di diritti inerenti il rapporto contrattuale corrente con l'istituto di credito (ben potendo, ad esempio, essere finalizzata a far emergere un illecito, anche non civilistico, di un terzo soggetto o di un dipendente della banca). Nel caso di fallimento del cliente il suddetto diritto si trasmette al curatore, posto che questi subentra - ai sensi dell'art. 31 della legge fallimentare - nell'amministrazione del patrimonio del fallito sotto la direzione del giudice delegato e considerato che detto diritto è una componente di quel patrimonio. In ragione della natura "finale" del diritto in questione, l'istituto bancario, richiesto dal curatore della consegna della copia della documentazione, non può rifiutarla adducendo l'intenzione del curatore di utilizzare la documentazione in funzione dell'esercizio di eventuali azioni revocatorie e nemmeno può pretendere che, a seguito di esercizio da parte del curatore in sede giudiziale del diritto alla consegna, la sentenza che riconosca tale diritto escluda quella utilizzazione (la Suprema Corte ha anche osservato che lo scioglimento automatico, ex art. 78 della legge fallimentare, del contratto di conto corrente - cui nella specie si correlava il diritto alla consegna della copia della documentazione - non toglie che il diritto ex art. 119 citato, configurandosi anche dopo la cessazione del rapporto, si trasmetta al curatore).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 119 com. 4, Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 31 CORTE COST., Legge Falliment. art. 78, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 78
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)