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Sez. 1, Sentenza n. 4598 del 22/05/1997 (Rv. 504635 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - IN GENERE | Richiesta rivolta dal curatore alla banca di trasmissione della documentazione concernente i rapporti di conto corrente intestati al fallito - Obbligo di adempimento della banca - Sussistenza - Onere del curatore di fornire alla banca gli elementi per l'individuazione della documentazione.
Stato
decisa il 1997-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504635-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - IN GENERE

In virtù del principio di buona fede, operante non solo in sede d'interpretazione ed esecuzione del contratto (artt. 1366 e 1375 c.c.), ma anche quale fonte d'integrazione della stessa regolamentazione contrattuale (art. 1374 c.c.), al curatore che richiede la documentazione concernente i rapporti di conto corrente intestati al fallito, sul presupposto di non avere avuto la possibilità di procurarseli direttamente da quest'ultimo e per la necessità che la sua carica gli impone di ricostruire le vicende del patrimonio del fallito, la banca ha l'obbligo di trasmettere la richiesta documentazione, sebbene a spese del richiedente, senza poter replicare di averla già in precedenza trasmessa al fallito stesso. Nel formulare la richiesta, il curatore non ha l'obbligo di indicare in dettaglio gli estremi dei documenti bancari dei quali vuole ottenere la consegna, tuttavia deve fornire quegli elementi minimi indispensabili per consentire l'individuazione degli stessi e, nel caso in cui la banca neghi l'esistenza dei documenti in questione, è pur sempre il curatore a dover dimostrare, anche a mezzo di presunzioni, che, viceversa quei documenti esistono e, perciò, la banca è tenuta a consegnarli.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 1375, Legge Falliment. art. 78, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 78

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)